STATUTO
SOCIETÀ ITALIANA DI NEONATOLOGIA INFERMIERISTICA
Il presente Statuto è stato redatto dai seguenti Soci Fondatori:
Denis Pisano (Cagliari), Remo Galaverna (Cuneo), Giovanna Cuomo (Modena), Annamaria Battan (Monza), Elena Bernabei (Aversa), Roberta Guardione (Torino), Elisabetta Lolli (Padova), Chiara Selmi (Prato).
- Approvato dall’Assemblea dei Soci a Roma, 27 Settembre 2018
- 1° rev. approvata dall’Assemblea dei Soci a Padova, 30 ottobre 2024
ART. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA
- È costituita una società scientifica e culturale denominata Società Italiana di Neonatologia Infermieristica. La denominazione può essere spesa anche nella forma abbreviata SIN INF.
- La SIN INF è una società affiliata alla Società Italiana di Neonatologia e ne condivide gli scopi istituzionali. In particolare persegue una continua collaborazione, consultazione e coinvolgimento su tutte le tematiche che interessano la Neonatologia anche nei riguardi delle Istituzioni nazionali e regionali.
- La Società SIN INF ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.
ART. 2 – LA SEDE
- La SIN INF ha sede presso la Segreteria Nazionale, attualmente in Corso Venezia 8 – Milano. Il Consiglio Direttivo (CD), con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può trasferire la sede della Società in luogo diverso.
ART. 3 – OGGETTO SOCIALE, FINALITÀ ED OBIETTIVI
- La SIN INF è apolitica, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto.
- La SIN INF non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse.
- In particolare la SIN INF si propone di:
- a) favorire e promuovere la ricerca, la divulgazione scientifica, la didattica e l’assistenza nell’ambito della Neonatologia, intesa come disciplina che si occupa del neonato sano e patologico, con specifico riferimento all’ambito infermieristico, ivi inclusa l’emergenza, la terapia intensiva neonatale, il trasporto del neonato critico, le cure palliative, il follow-up e l’assistenza sul territorio;
- b) promuovere una fattiva collaborazione scientifica, didattica, organizzativa ed assistenziale con la Società Italiana di Neonatologia, favorendo anche la formazione scientifica dei giovani infermieri e infermieri pediatrici, le attività di aggiornamento professionale e di educazione continua in medicina secondo le linee guida del Ministero della Salute;
- c) promuovere la diffusione delle conoscenze e l’insegnamento nel campo della Neonatologia, in particolar modo al ruolo che in quest’ambito ricoprono gli infermieri e gli infermieri pediatrici, anche attraverso congressi, convegni, riunioni e corsi di aggiornamento.
- d) Elaborare e collaborare alla realizzazione di raccomandazioni e linee guida, promuovere studi clinici e ricerche scientifiche finalizzate.
3.4 Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, la SIN INF promuove ed attua altresì una collaborazione organica e permanente con le Associazioni culturali e con le Federazioni rappresentative di categorie professionali che perseguono nel nostro Paese, in parte o totalmente, gli stessi fini istituzionali.
3.5 La SIN INF interagisce e collabora con le analoghe Società ed Istituzioni scientifiche europee ed internazionali.
ART. 4 – SOCI
4.1 I Soci sono persone fisiche che condividono i principi sanciti da questo statuto e collaborano agli scopi istituzionali.
4.2 I Soci della SIN INF sono distinti in:
- a) Soci Ordinari: Laureati in Infermieristica e titoli equipollenti e Laureati in Infermieristica Pediatrica e titoli equipollenti
- b) Soci Sostenitori: appartenenti a professioni sanitarie non infermieristiche (Ostetrica, Fisioterapista, Logopedista, Neonatologo, ecc.) che operano in contesti neonatologici. Il loro numero non deve superare il 20% sul totale dei Soci attivi.
- c) Soci Onorari: infermieri che si siano distinti per la loro attività documentata di studio, ricerca e sviluppo in ambito infermieristico-neonatale. Il Socio Onorario è nominato autonomamente dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno cinquanta Soci. Il conferimento di Socio Onorario non ha limiti temporali. Possono essere nominati massimo due Soci Onorari per mandato triennale del CD. I presidenti della SIN INF, al termine del loro mandato, sono di diritto soci onorari.
- L’ammissione alla SIN INF come Socio è valutata insindacabilmente dal CD.
- La partecipazione dei Soci è a tempo indeterminato e la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 5 – QUOTA SOCIALE, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
5.1 I Soci della SIN INF sono tenuti a versare annualmente entro il 1° aprile la quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea.
5.2 I Soci sono tenuti al pagamento delle quote associative arretrate.
5.3 Il mancato pagamento della quota associativa per tre anni di seguito comporta la decadenza della posizione di Socio.
5.4 Il Socio decaduto non può procedere ad una iscrizione a nuovo Socio per un anno dalla decadenza, salvo il pagamento delle quote arretrate nei termini prescritti.
5.5 Il patrimonio della Società è costituito dalle quote dei Soci e da somme o altri beni e valori devoluti da enti pubblici o privati o da altre personalità giuridiche per la realizzazione delle finalità associative di cui all’art. 3.
5.6 I Soci Onorari sono esentati da ogni onere finanziario.
5.7 Le entrate della SIN INF sono costituite da:
- quota sociale versata da ciascun Socio;
- altri contributi versati dai Soci, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea;
- contributi versati dallo Stato e da Enti pubblici e privati;
- altri proventi che pervengano alla SIN INF a qualsiasi titolo.
- donazioni e/o contributi da sponsorizzazioni;
- eventuali risorse messe a disposizione dalla SIN.
5.8 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
5.9 La Società durante la sua esistenza non può, neppure in via indiretta, distribuire utili, avanzi di gestione, riserve e fondi.
ART. 6 – ORGANI DELLA SIN INF
6.1 Sono organi della SIN INF:
- l’Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Past President (per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato);
- il Tesoriere;
- i Consiglieri;
- i Referenti Regionali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 7 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
7.1 L’Assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
7.2 L’assemblea è convocata dal Presidente, con avviso inviato individualmente via mail ai Soci, almeno trenta giorni prima della data di convocazione:
- in seduta ordinaria, una volta all’anno in occasione del Congresso Nazionale della Società italiana di Neonatologia Infermieristica;
- in seduta straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci in regola con la quota associativa.
7.3 L’Assemblea è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, se presente almeno la metà dei Soci, e delibera validamente sui punti posti all’ordine del giorno;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera validamente sui punti posti all’Ordine del giorno.
7.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, da un membro del Consiglio Direttivo
7.5 L’Assemblea dei Soci:
- si esprime con voto sul bilancio finanziario e sull’attività della Società;
- delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina di Soci Onorari;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sull’importo della quota associativa annuale;
- delibera sullo scioglimento della Società.
7.6 Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice e obbligano, in conformità alle leggi vigenti, tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
ART. 8 – NORME ELETTORALI
8.1 L’Assemblea generale elegge in distinte votazioni, a scrutinio segreto i seguenti organi della Società:
- 1 Presidente
- 1 Tesoriere
- Consiglieri
- membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
8.2 Costituiscono elettorato attivo (ovvero possono votare) i Soci Ordinari e Sostenitori in regola con le quote associative ed iscritti al trentuno dicembre dell’anno precedente rispetto a quello elettivo.
Costituiscono elettorato passivo (ovvero possono essere votati) solo i soci ordinari in regola con le quote associative e con almeno quattro anni continuativi di rinnovo regolare alla SIN INF.
8.3 Il Presidente, il Tesoriere ed i Consiglieri, possono essere rieletti nella stessa carica per un massimo di due mandati triennali consecutivi.
In caso di assenza di candidatura a Presidente, Consigliere e Tesoriere, le cariche uscenti ricoprono temporaneamente il ruolo sino a nuove elezioni da tenersi al successivo Congresso Nazionale.
8.4 La candidatura a Presidente deve essere sostenuta dalla firma di almeno quaranta Soci in regola con le quote associative. Le candidature a Tesoriere, Consiglieri e Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sostenute dalla firma di almeno trenta Soci in regola con le quote associative.
8.5 Tutte le domande di candidatura devono essere compilate utilizzando gli specifici form di candidatura e raccolta firme e inviati via PEC a segreteriasin@pec.it entro 60 giorni (sessanta) dalla data delle elezioni. Le firme in originale devono essere rese disponibili su richiesta della segreteria.
8.6 Le cariche a Presidente, Consigliere e Tesoriere non sono compatibili con altri mandati istituzionali o associativi.
ART. 9 – PRESIDENTE, TESORIERE E CONSIGLIERI
9.1 Il Presidente, il Tesoriere ed i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea generale dei Soci e rimangono in carica per un triennio.
9.2 In caso di impedimento o dimissioni del Presidente o Tesoriere eletto, le sue funzioni vengono esercitate da un membro del Consiglio Direttivo nominato ad interim all’interno del Direttivo stesso fino alla conclusione del triennio. Il delegato non perde il diritto di essere eletto nella stessa o in altre cariche per i due mandati consecutivi.
9.3 In caso di impedimento o dimissioni dei Consiglieri eletti, subentra nella carica, se presente, il candidato Consigliere con maggiori voti tra i non eletti. Il Consigliere delegato non perde il diritto di essere eletto nella stessa o in altre cariche per i due mandati consecutivi.
9.4 L’impedimento simultaneo della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso. I membri del CD rimanenti restano in carica per l’ordinaria amministrazione e indicono le elezioni delle cariche mancanti nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei tempi statutari.
9.5 Il Presidente rappresenta la Società in ogni occasione.
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale
- Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale
- Provvede a far conservare lo Statuto ed il Regolamento
- Presenta annualmente all’Assemblea Generale una relazione sull’attività del CD e della SIN INF
- Provvede alla conservazione dell’Archivio Sociale.
9.6 Il Tesoriere ha la responsabilità dell’elaborazione del bilancio finanziario. Il Tesoriere ha l’obbligo di presentare al Consiglio Direttivo il Conto consuntivo finanziario chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e approvato dai Revisori dei Conti, entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo. Presenta annualmente la relazione finanziaria all’Assemblea Generale per l’approvazione. Il Tesoriere ha la responsabilità di presentare entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il bilancio preventivo al CD al fine della sua approvazione.
ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SIN INF
10.1 Il Consiglio Direttivo (CD) è costituito da:
- 1 Presidente
- 1 Past President
- 1 Tesoriere
- Consiglieri
10.2 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto e operazione che rientrino nelle finalità della SIN INF e che non siano prerogativa dell’Assemblea Generale dei Soci entro i limiti e con l’osservanza delle norme stabilite dall’ordinamento giuridico. E precisamente:
- delibera sulle attività della SIN INF in armonia con lo Statuto, con il Regolamento e con i mandati dell’Assemblea Generale;
- nomina al suo interno il Segretario;
- nomina al suo interno un responsabile ai progetti di ricerca;
- nomina al suo interno un responsabile dei progetti formativi;
- approva i Soci di cui all’art. 4;
- indice annualmente il Congresso Nazionale e ne definisce il programma scientifico;
- stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei Soci;
- amministra il patrimonio della Società;
- Costituisce task forces a progetto per specifiche attività di natura scientifica;
- nomina i Referenti Regionali;
- ha facoltà di nominare un massimo di due soci cooptati con funzione, rispettivamente, di supporto all’attività del Presidente e supporto all’attività del CD. Il mandato dei soci cooptati è di un anno con possibilità di rinnovo sino alla decadenza del CD. I soci cooptati non hanno diritto di voto all’interno del CD;
- ha facoltà di istituire Commissioni Consultive per progetti formativi e di ricerca designandone i componenti.
10.3 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno dieci volte all’anno di cui massimo due in presenza, su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo posta elettronica almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da due componenti del Consiglio Direttivo. Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione tramite e-mail.
10.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.
10.6 Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni consulenti e persone non appartenenti al Consiglio stesso.
10.7 Di ogni riunione il membro del Direttivo con funzione di segretario redige un verbale che viene sottoscritto dal CD e conservato agli atti della Società. I verbali sono a disposizione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Soci. Questi ultimi possono visionare i verbali con richiesta scritta al Presidente. Il verbale, anche in forma parziale, non può essere reso pubblico senza autorizzazione del Consiglio Direttivo e/o del Presidente.
ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
11.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri che rimangono in carica per 3 (tre) anni e possono essere eletti per due mandati consecutivi. Il Collegio adempie ai controlli sulla regolarità contabile del conto consuntivo finanziario della SIN INF. A tale scopo, esso si riunisce ogni anno entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo.
ART. 12 – CONGRESSO NAZIONALE
12.1 Il Congresso Nazionale è l’evento rappresentativo più importante della Società. Il Presidente della SIN INF è il Presidente del Congresso Nazionale.
Il Congresso Nazionale ha luogo ogni anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale della SIN ed è contraddistinto da un numero progressivo.
12.2 Il programma scientifico del Congresso è definito autonomamente dal Consiglio Direttivo e si avvale dei suggerimenti pervenuti dai Referenti Regionali e dall’Assemblea dei Soci.
ART. 13 – RAPPRESENTANZE REGIONALI
13.1 Per realizzare le finalità statutarie nell’ambito delle singole Regioni, la SIN INF si avvale della collaborazione dei Rappresentanti Infermieristici Regionali (RR).
13.2 Il rappresentante infermieristico regionale è un Socio Ordinario della SIN INF e rimane in carica per tre anni. Il RR in carica può riproporre la propria candidatura per un ulteriore triennio.
13.3 Le Funzioni del RR (limitatamente alla regione di appartenenza) sono
- a) collaborare alla realizzazione di cui all’art. 3 del presente Statuto e con quanto proposto e deliberato dal Consiglio Direttivo;
- b) sostenere attività scientifiche e di ricerca promosse da SIN INF;
- c) promuovere l’immagine della SIN INF volta a favorirne il prestigio;
- d) promuovere rapporti di stretta collaborazione e condivisione con il Consiglio Direttivo della SIN INF e con le rappresentanze regionali della SIN.
13.4 I Soci infermieri che intendono rappresentare la SIN INF nella propria regione devono inviare la propria candidatura al Presidente della SIN INF almeno trenta giorni prima del Congresso Nazionale.
13.5 Rappresenta requisito preferenziale il ruolo di coordinamento infermieristico in ambito neonatologico.
13.6 I RR sono nominati dal Consiglio Direttivo della SIN INF in occasione del Congresso Nazionale.
13.7 I RR che intendono rinunciare all’incarico devono inoltrare le proprie dimissioni in forma scritta al Presidente.
ART. 14 – RAPPORTI CON LA SOCIETA’ ITALIANA DI NEONATOLOGIA (SIN)
14.1 La SIN INF è una società affiliata alla Società Italiana di Neonatologia (SIN).
Il Presidente della SIN INF (o un suo delegato all’interno del CD) si rende disponibile a rappresentare la SIN INF nel Consiglio Direttivo della SIN.
14.2 Se richiesto, il Consiglio Direttivo della SIN INF designa i propri rappresentanti per collaborazioni a progetti della SIN.
14.3 Il Presidente SIN INF si impegna ad instaurare un proficuo e costante rapporto di collaborazione e condivisione con il CD della SIN.
ART. 15 – SITO WEB
15.1 Il portale www.sininf.it è il portale ufficiale della SIN INF.
15.2 Il Presidente della SIN INF (o un suo delegato) è responsabile dei contenuti pubblicati.
ART. 16 – REGOLAMENTO
16.1 Il Consiglio Direttivo elabora ed aggiorna il Regolamento da affiancare al presente Statuto per il funzionamento della SIN INF.
16.2 Il regolamento disciplina in maniera più dettagliata vari settori dell’attività societaria sulla base delle linee essenziali indicate nello Statuto.
16.3 Il regolamento può essere modificato dal CD della SIN INF anche a maggioranza semplice su proposta di almeno un appartenente al CD o su proposta formulata da almeno cinquanta Soci e trasmessa via e-mail al Presidente della SIN INF.
ART. 17 – RETRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
17.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 18 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
18.1 L’Assemblea Generale, convocata in seduta ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza semplice lo scioglimento della Società.
18.2 Il Patrimonio della Società, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 19 – MODIFICHE DELLO STATUTO
19.1 Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale convocata in seduta ordinaria o straordinaria con votazione a maggioranza dei presenti.
19.2 Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci via e-mail indirizzata al Presidente della SIN INF.
19.3 Il Presidente deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno trenta giorni prima della convocazione dell’Assemblea stessa. L’Ordine del Giorno dell’Assemblea deve prevedere un punto relativo alle modifiche dello Statuto.
Padova, 30 ottobre 2024